In caso di sovraindebitamento, la legge 3/2012 propone alcune possibili procedure per la composizione della crisi, fra le quali il piano del consumatore.

Questo piano consente in pratica a chi si trovasse in difficoltà economica a causa di una situazione debitoria di rinegoziare i debiti contratti.

Piano del consumatore: costi

Nell’approcciarsi a questa possibilità una domanda ricorrente è senza dubbio quanto costa la procedura di sovraindebitamento.

I costi sono legati naturalmente agli onorari dei vari professionisti coinvolti. La legge D.M. 202 del 2014 regola ad esempio i compensi dell’Organismo di composizione della crisi.

Occorrerà anche valutare i compensi del consulente che si occuperà di assistere il debitore, ad esempio un avvocato, insieme ad eventuali altri consulenti.

In generale i costi e i vantaggi di questa procedura volta a ridurre la propria posizione debitoria possono essere piuttosto convenienti.

Piano del consumatore: i requisiti

La procedura del piano del consumatore è rivolta soltanto a delle persone fisiche. Occorre inoltre che tali persone fisiche corrispondano a dei consumatori. Questa condizione richiede che i debiti contratti non siano legati a delle attività professionali o imprenditoriali.

Il consumatore che abbia diritto ad accedere alla procedura dovrà trovarsi in uno stato di sovraindebitamento. Ciò significa che il debitore non sarebbe in grado di risanare i suoi debiti attingendo al patrimonio di cui dispone.

Non devono poi essere in corso procedure concorsuali differenti da quelle previste dalla legge 3/2012 a carico del debitore.

Le normative relative alle procedure di sovraindebitamento sono state inoltre recentemente riviste offrendo alcuni miglioramenti.

Allo stato attuale i requisiti per l’accesso al piano del consumatore prevedono che i debitori siano soggetti non fallibili e meritevoli, cioè non colpevoli di alcun atto fraudolento, o con colpa grave nella contrazione dei debiti.

In precedenza era prevista un’assenza di colpa come condizione per l’accesso alla procedura. La riforma recente ha invece ampliato questa possibilità anche ai soggetti con colpa grave, consentendo loro di avvalersi di tutti i vantaggi che derivano dalle procedure di sovraindebitamento.

Piano del consumatore: professionisti a cui affidarsi, procedure e documenti

Questa procedura per la composizione della crisi in caso di sovraindebitamento si articola in alcune fasi. Analizziamo di seguito i vari passaggi, costi e tempi necessari.

In primis occorre procedere a nominare un Occ (Organismo di Composizione della crisi).

La richiesta della nomina di un Occ va depositata o alla cancelleria del Tribunale di residenza o all’Organismo competente del Tribunale, del quale quasi sempre esso dispone.

Simili atti di volontaria giurisdizione comportano il pagamento di un contributo di 98 euro e di una marca da bollo. Il prezzo della marca da bollo consisterà in 27 euro rivolgendosi al Tribunale e circa 200 euro presentando la domanda direttamente all’Organismo abilitato.

I tempi utili per la nomina dell’Occ sono in genere piuttosto rapidi, da una settimana come minimo.

Una volta nominato l’Occ occorrerà procedere a comunicargli tutti i dati necessari, preferibilmente tramite il proprio avvocato. In questo modo l’Occ verrà messo al corrente della situazione debitoria, delle motivazioni del sovraindebitamento, dei beni posseduti dal debitore e di qualunque informazione utile. In base a questi dati, l’Occ presenterà una relazione e un’attestazione riguardo alla fattibilità. Procederà poi a presentare tali documenti in accompagnamento al deposito della domanda.

Le spese da affrontare varieranno in base alla quantità di documenti necessaria e all’eventuale consultazione di banche dati. Verrà inoltre in genere attribuito un primo acconto del 10% degli onorari dell’Occ.

I tempi di questa fase possono variare dai 3 fino anche ai 7 mesi in base alle parti coinvolte e ai vari controlli necessari.

Una volta concluse le varie procedure, si procederà alla fase successiva depositando i documenti necessari al Tribunale, precisamente alla cancelleria della sua sezione fallimentare. Tali documenti consisteranno innanzitutto nella proposta, ovvero un piano di accordo o domanda di liquidazione, in una relazione e nell’attestazione di fattibilità.

Nella relazione, redatta dall’Organismo di composizione della crisi, verranno precisate le cause dell’indebitamento, le ragioni dell’impossibilità di pagare i propri debiti, la diligenza del debitore, l’attendibilità e completezza della documentazione fornita e altre informazioni utili per analizzare la situazione complessiva.

Occorrerà inoltre depositare l’elenco dei creditori e delle somme dovute, indicando anche i beni a disposizione del debitore e, qualora fossero presenti, gli atti di disposizione risalenti ai cinque anni precedenti. Dovrà inoltre essere fornita la dichiarazione dei redditi dei tre anni precedenti e un elenco di tutte le spese che il debitore affronta per sostenere se stesso e la sua famiglia, precisando la composizione del proprio nucleo familiare e includendo un certificato di stato di famiglia.

La proposta avrà un contenuto aperto, dato che la legge consente di avvalersi di varie modalità per il risanamento dei debiti. Verranno precisate al suo interno alcune importanti informazioni, come ad esempio delle eventuali limitazioni nell’accedere al credito, nell’utilizzare i mezzi di pagamento elettronico o nel sottoscrivere degli strumenti finanziari e creditizi.

Se il reddito del debitore non dovesse essere sufficiente a garantire la fattibilità della proposta, occorrerà rivolgersi a uno o più terzi che sottoscrivano la proposta come garanzia.

L’organismo di composizione della crisi dovrà procedere entro tre giorni dal deposito della proposta presso il tribunale a presentarla anche agli uffici fiscali e all’agente della riscossione.

Una volta ottenuta la documentazione, il Giudice fisserà un’udienza e ne comunicherà la data sia al debitore che all’Occ.

Eventuali modifiche o integrazioni alla documentazione ritenute necessarie dal Giudice porteranno alla concessione di un termine perentorio entro i quindici giorni.

I creditori riceveranno comunicazione dell’udienza con almeno 30 o 40 giorni di anticipo in base alla tipologia di proposta presentata.

Il Giudice stabilirà anche che nel frattempo non vengano avviate altre azioni nei confronti del debitore e che i procedimenti pendenti vengano sospesi, in modo che non venga in alcun modo compromessa la fattibilità della procedura.

Se al termine dell’udienza la proposta presentata riceverà l’omologazione dal Giudice, occorrerà procedere ad eseguire il programma. Tale omologazione verrà rilasciata entro sei mesi dal momento in cui verrà presentata la proposta.

Nel caso in cui i creditori fossero dotati di privilegio, pegno o ipoteca, in seguito all’omologazione il piano del consumatore potrebbe prevedere una moratoria, con un tempo massimo di un anno.

Il piano del consumatore si rivela in conclusione un efficace mezzo per risolvere situazioni debitorie anche molto elevate e per impedire la perdita dei propri immobili.