La Conferenza Stato Regioni ha reso possibile la messa in atto delle modifiche da approntare all’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) che regola i rapporti con i professionisti sanitari: veterinari, specialisti ambulatoriali interni, biologi, chimici, psicologi e odontoiatri. Nell’Accordo sopracitato, è stata redatta un’ipotesi di modifica all’Accordo collettivo nazionale del 31 marzo 2020 per regolare tra le altre cose anche l’accesso degli odontoiatri senza il diploma di specialità all’interno dell’SSN.

 

Un’alternativa professionale per i giovani odontoiatri

 

Anche per i giovani odontoiatri, al pari dei medici, si aprono quindi le porte per una carriera nel pubblico, con tutti gli annessi e connessi. Non più un percorso da libero professionista, che li vedeva passare giocoforza i primi anni lavorativi all’interno delle amate odiate cliniche dentali, per poi approdare all’apertura del proprio studio. Una vita da dipendente pubblico, con gli orari, le tutele, e , diciamolo, tanti grattacapi in meno. Tra le varie cose è importante ricordare che gli odontoiatri che operano all’interno dell’SSN, al pari degli altri medici, se non esercitano anche privatamente, non sono più tenuti a stipulare una polizza di rc professionale ma devono solo stipulare un’assicurazione colpa grave medici.

 

La mozione inviata al Ministero della Salute dagli odontoiatri

La mozione in questione, che è stata inviata al Ministero della Salute, ha visto scendere in campo alcuni professionisti, tra cui il dott. Maurizio Capuano, dirigente SUMAI e socio AIO. L’obiettivo in oggetto è la revisione della norma che, com’è stato accennato, impedisce agli odontoiatri che non sono in possesso del diploma di specialità di prender parte ai concorsi per dirigente medico nel SSN.

In questo modo, viene accordata l’assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra – a tempo indeterminato, o determinato – a coloro i quali sono laureati in odontoiatria, protesi dentaria, medicina e chirurgia e risultano iscritti all’Albo degli odontoiatri, con a carico almeno tre anni di attività. In situazioni analoghe, saranno le Aziende a muoversi di conseguenza, assegnando gli incarichi rimasti scoperti ai candidati aventi i requisiti elencati.

La suddetta nuova formulazione, in vigore a partire dal 1° gennaio del 2022, resta comunque ancorata alla necessità di essere in possesso del diploma di specializzazione, ma – accertata l’indisponibilità degli specialisti in questione – estende l’assegnazione ai casi sopracitati.

Nel caso in cui, come recita il testo della Norma proposta, ci si trovasse dinanzi a professionisti aventi la stessa anzianità, prevarrebbe la minore età, seguita dall’anzianità di laurea e, come ultimo requisito, il voto di laurea. La presente Norma si applica per la pubblicazione degli incarichi ai sensi dell’articolo 21 e per gli avvisi di cui all’articolo 19, comma 12, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Un provvedimento necessario

In occasione dell’argomento in questione, reso pubblico dalla stessa Associazione Italiana Odontoiatri (AIO), il presidente Fausto Fiorile ha espresso la sua durante una riunione del Gruppo Tecnico per l’Odontoiatria al Ministero della Salute; nella circostanza in cui si è trovato, non ha fatto mistero del lavoro simultaneo necessario che dovrebbe vedere coinvolti i sindacati rappresentativi dell’Odontoiatria operanti sia dentro che fuori il SSN.

Con il nuovo ACN , non si potrebbe più accedere al convenzionamento con il SNN senza essere in possesso della specialità, analogamente ai medici: l’incongruenza, dall’articolo 28 del decreto presidenziale 483 del 1997 – incluso il decreto Balduzzi – chiede una specializzazione post-laurea per l’accesso ai ruoli del SSN. AIO aveva dichiarato la propria intenzione di impugnarlo, in antitesi alla formulazione dell’ACN, nel caso in cui fosse entrato in vigore.

Per concludere, il segretario Sumai Antonio Magi ha specificato che la restrizione non coinvolga comunque chi era presente in graduatoria prima dell’entrata in vigore di questo accordo.

Inoltre, il Governo stesso aveva espresso la sua disponibilità nell’accettare la necessità di revisione della norma.